LA LEGGE SULL’AFFIDO CONDIVISO:
Tentativo di regolamentare e istituzionalizzare la possibilità per i genitori che si separano di non separarsi anche dai figli.
A cura dell’Avv. Barbara Frateiacci
Con la legge sull’affido condiviso n. 54 dell’8 febbraio 2006 il legislatore tenta di regolamentare e, direi, istituzionalizzare, la possibilità per i genitori che si separano dal partner di non separarsi anche dai loro figli.
In sostanza, quello che si afferma è il principio della bigenitorialità ovvero il diritto dei figli di mantenere e coltivare un rapporto stabile, completo e duraturo con entrambi i genitori anche se tra questi è venuto meno il legame sentimentale.
Prima di tale intervento legislativo, l’affidamento si articolava in tre diverse fattispecie: esclusivo, condiviso e alternato. L’affido esclusivo (nel 90% circa dei casi alla madre) era prassi “consolidata” nelle aule di giustizia, mentre il congiunto e l’alternato, guardati con sospetto anche dalla Magistratura per le obiettive difficoltà di applicazione concreta, rimanevo criteri residuali.
Oggi, la portata innovatrice della riforma balza agli occhi: l’affido condiviso diviene la regola, mentre l’affido monogenitoriale rimarrà attuabile, come criterio residuale, qualora l’interesse del minore potrebbe risultare pregiudicato dal “nuovo” affido condiviso.
Ma in concreto, con l’affido condiviso, come cambierà la vita dei genitori separati e dei loro figli?
Innanzitutto il legislatore precisa che le questioni di maggiore interesse attinenti alla cura della prole verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, lasciando che le questioni ordinarie vengano gestite secondo le singole esigenze e disponibilità.
Il “vecchio” assegno di mantenimento ai figli diviene oggi un assegno diretto, perequativo e periodico che viene riconosciuto al solo fine di realizzare il principio di proporzionalità.
In ordine alla casa familiare il Giudice, nel disporne l’assegnazione ad uno dei due genitori, farà esclusivo riferimento all’interesse dei figli con il risultato finale che il Tribunale finirà per assegnare la casa a quel genitore che vivrà più tempo con i figli.
Questo in estrema sintesi il “nocciolo” della riforma.
Non posso non riconoscere, ad una prima lettura, l’intento nobile del legislatore di garantire ai figli dei genitori separati la presenza di entrambi, di rivalutare il ruolo del padre, troppo spesso ridotto a mera controfigura, anche se ritengo che sorgeranno notevoli difficoltà di ordine pratico, del resto già emerse nell’istituto dell’affido congiunto.
Innanzitutto l’affido condiviso presuppone una forte “maturità genitoriale” che, purtroppo, molto spesso, almeno nelle prime fasi di patologia della coppia, manca.
La parte giuridica risulterebbe più snella se fosse preceduta da una mediazione familiare con il sostegno di uno psicologo, che attraverso un counseling mirato favorisca, laddove non sia più possibile un accordo nella coppia, una comunicazione efficace riguardante la sfera prettamente genitoriale. Spesso, infatti, nella fase della separazione, i "grandi" smettono di essere "coppia" e dimenticano che questo non dovrebbe mai implicare l'interruzione della genitorialità.
Oltre agli ostacoli dovuti alla mancanza di accordo tra le due figure genitoriali, altri fattori peseranno sulla “praticabilità” dell’affido condiviso: abitazioni necessariamente non distanti, lavori flessibili, incertezza sulla residenza anagrafica del minore ed altro.
Il rischio è che l’intento nobile del legislatore rimanga tale.
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